Assicurare la barca è un obbligo, ma decifrare i contratti delle polizze di assicurazione a volte non è facile. Vediamo quali sono gli obblighi assicurativi per un armatore e cosa garantiscono, quali estensioni aggiungere se si vuole proteggere il valore dello scafo o tutelarsi da possibili danni e come evitare onerosi risarcimenti se a bordo si fa male qualcuno.
Le polizze nautiche si possono scegliere tra quelle proposte dai grandi gruppi assicurativi, rivolgendosi a società specializzate o a un broker. Con le grandi compagnie il rischio più frequente è di imbattersi in agenzie non specializzate nel ramo marittimo con personale di formazione “automobilistica” che tende a proporre prodotti che non conosce e non sa consigliare il diportista in base alle sue reali necessità. Le compagnie specializzate nel settore nautico invece, a fronte di polizze più dettagliate, possono avere contratti più complessi che si appoggiano a strutture estere ed esporre al rischio di tempi lunghi nei risarcimenti.
I broker, che non dovrebbero essere vincolati ad alcuna compagnia, potrebbero riuscire a trovare la polizza più adatta alle singole esigenze tra quelle offerte sul mercato. Tendono però ad attivarsi n modo tanto più efficiente quanto più grande è la barca da assicurare e non sempre sono effettivamente autonomi dalle compagnie.
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Quando è obbligatorio assicurarsi?
Assicurazioni nautiche. L’assicurazione obbligatoria per le unità da diporto è quella della responsabilità civile che risarcisce i danni causati involontariamente a cose e persone durante la navigazione o la giacenza in acqua della barca. È prevista per tutte le unità da diporto con esclusione di quelle a remi e a vela senza motore ausiliario. L’assicurazione è dovuta anche per i motori fuoribordo, compresi quelli elettrici o con documenti esteri se utilizzati in acque italiane.
Il massimale della polizza di responsabilità civile è la somma più alta che la compagnia di assicurazione risarcisce in caso di sinistro. Oltre questi limiti il responsabile risponde con il proprio patrimonio. Il massimale è diviso in due categorie in relazione ai danni causati alle persone o alle cose. È bene verificare quindi che massimali siano adeguati.
Proteggere la barca: la “polizza corpi”
Assicurazioni nautiche. Oltre all’assicurazione obbligatoria Rc l’armatore ne può stipulare un’altra a protezione della barca, la cosiddetta “polizza corpi” chiamata così perché nella consuetudine marittima si differenzia da quella merci, relativa appunto al carico trasportato. Questa polizza è offerta con molte formule e denominazioni diverse: la differenza sta nel numero e nel tipo di garanzie incluse. La forma di protezione base garantisce di solito dalla perdita della barca per incendio e furto e può includere le spese di salvataggio, di rimozione del relitto e tutta una serie di rischi che è possibile includere, come danni meccanici, locazione, charter, danneggiamento delle vele, competizioni veliche, guasti all’apparato motore, alluvioni, inondazioni, sosta in rada, trasferimenti terrestri, alaggio e varo, etc. Più rischi sono inclusi, più alto è il premio della polizza. Nella scelta, oltre a valutare il peso di franchigie e scoperti bisogna considerare anche l’utilizzo effettivo che si fa della barca.
Generalmente la copertura assicurativa delle polizze nautiche è valida nell’ambito del Mediterraneo, comprese le acque interne dei paesi europei con limiti rappresentati dallo Stretto di Gibilterra, lo Stretto di Dardanelli e l’imbocco del Canale di Suez. Chi desidera avventurarsi quindi in oceano deve includere delle estensioni specifiche. Alcune compagnie assicurative offrono anche polizze con limiti geografici più ristretti, per esempio solo le coste italiane e francesi a costi inferiori.
Occhio: l’equipaggio di una barca non è assicurato
Assicurazioni nautiche. L’assicurazione per la responsabilità civile rimborsa i danni causati alle persone definite “terzi”, ma non tutti. In linea teorica infatti sarebbero da considerare terzi gli estranei al contratto assicurativo, quindi familiari, equipaggio, etc. In realtà ogni polizza prevede molte altre esclusioni: non è considerato terzo per esempio il conduttore della barca responsabile del sinistro.
Poi limitatamente al risarcimento per danni alle cose non sono considerati terzi il proprietario della barca e tutta una serie di suoi parenti che vanno al coniuge agli ascendenti e discendenti fino al terzo grado, compresi i familiari conviventi. Molti contratti inoltre non fanno rientrare in questa categoria anche coloro che prendono parte alle manovre della barca, dove con questa definizione si intende anche chi aiuta a mettere un parabordo. Ne deriva che sulla barca a vela tutto l’equipaggio è privo di assicurazione, un rischio che lo skipper deve tenere presente e dal quale si può cautelare aggiungendo particolari clausole alla polizza.
Franchigia, scoperto e rivalsa
Assicurazioni nautiche. Sia la franchigia che lo scoperto sono voci della polizza che comportano una limitazione del risarcimento all’assicurato. La franchigia di solito è indicata con una cifra fissa da sottrarre all’importo assicurato e rimane a carico del sottoscrittore: è la somma minima a partire dalla quale ha diritto all’indennizzo. Lo scoperto invece è calcolato in misura percentuale e si applica sul danno. Franchigia e scoperto sono le due voci più importanti di una polizza e ne condizionano il premio finale: più sono basse, più il premio della polizza sarà alto e viceversa.
Ci sono dei casi in cui la compagnia di assicurazione dopo avere pagato il danno può esercitare delle azioni legali per recuperare la somma, questo sia nei confronti dell’assicurato che di altri soggetti. Con la rinuncia alla rivalsa la compagnia si impegna non usare questa possibilità anche se potrebbe averne diritto. La più frequente rinuncia inserita nelle polizze nautiche riguarda l’eventualità di rivalersi su un cantiere in caso di danni da un incendio anche perché molti di questi non accettano barche non assicurate.
Valore della barca: commerciale, “a nuovo” e stimato
Assicurazioni nautiche. Nelle polizze assicurative il valore della barca o degli oggetti assicurati può essere definito in modi diversi da cui dipende poi il risarcimento. In genere per valore commerciale si intende il costo dell’oggetto nel momento in cui si assicura, ovvero tenendo conto della svalutazione per l’età, le caratteristiche, etc. Il valore a nuovo invece equivale alla somma effettivamente necessaria per acquistarlo o ricostruirlo ed è il criterio più vantaggioso per l’utente perché non tiene conto delle svalutazioni. Con la formula del valore stimato invece si intende che sia il contraente che la compagnia si accordano sulla determinata cifra da attribuire all’oggetto rinunciando a perizie o altri sistemi di valutazione.
Se uno dei motivi per i quali ci si assicura è di proteggersi da eventuali costi imprevisti e rilevanti la clausola che prevede il rimborso per le spese di rimozione della barca incidentata va considerata con attenzione. Si tratta di una ipotesi estrema ma quando succede comporta sempre costi molto alti. La rimozione inoltre la decide l’autorità Marittima e questo può accadere in molteplici casi: se la barca s’insabbia entrando in porto, se danneggiata dall’incendio di una barca vicina, se si sommerge anche parzialmente per una falla, etc.
Scadenza e rinnovo della polizza
Assicurazioni nautiche. Le polizze assicurative possono avere scadenza automatica al termine del periodo indicato nel contratto o prevedere la clausola del tacito rinnovo che ha l’effetto di prorogare automaticamente il contratto. Anche in quest’ultima ipotesi però è possibile recedere dalla polizza inviando alla compagnia una lettera di disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima della scadenza. Se invece è la compagnia di assicurazione a chiedere la disdetta di un contratto è utile sapere che riguardo la copertura Rc l’utente può sempre chiedere un nuovo preventivo e se lo ritiene di suo gradimento questo non può essere rifiutato dalla assicurazione.
Non rinnovare infine l’assicurazione obbligatoria può costare molto salato: le disposizioni a carico degli inadempimenti infatti non solo comportano il pagamento di una sanzione amministrativa ma possono arrivare anche al sequestro dell’unità.