Conoscere e rispettare la normativa in materia di navigazione fa parte dei doveri dello skipper e dell’equipaggio di un’imbarcazione. Tra le tante leggi rivolte ai diportisti ce ne sono tre che vale la pena ricordare visto che regolano situazioni molto comuni: la responsabilità civile e penale dello skipper, la custodia della barca durante le soste in rada e i ritrovamenti in mare.
La legge non ammette ignoranza. Nemmeno da parte di coloro che vanno per mare. Chi si mette al timone di una barca anche soltanto per un’uscita nel week end o una crociera estiva deve conoscere non solo la meteorologia, le manovre di conduzione, il carteggio e le procedure di sicurezza, ma anche le norme di diritto che disciplinano una serie di situazioni ed eventi che possono capitare in mare. Il rispetto di tali leggi fa parte dei doveri civili che riguardano tutti e valgono a terra come sull’acqua.
Ricordiamo che a costituire la fonte principale di disciplina della nautica da diporto in Italia sono il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – c.d. “Codice della Nautica da Diporto” e il Decreto ministeriale n. 146/2008, mentre per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del Codice della navigazione. Tra le tante leggi che vanno rispettate dai diportisti ce ne sono tre che vale la pena ricordare visto che regolano situazioni molto comuni e principi generali della navigazione: la responsabilità civile e penale dello skipper, la custodia della barca durante le soste in rada e i ritrovamenti in mare.
La responsabilità dello skipper
Vediamo innanzitutto i casi di responsabilità che fanno capo al comandante o a uno skipper. La disciplina della responsabilità civile nella navigazione da diporto fa riferimento direttamente all’articolo 2.054 del codice civile. Tale articolo afferma che “il conducente o il proprietario della barca devono risarcire il danno prodotto a persone o cose assicurate dalla circolazione del natante, salvo che fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Poi prosegue: “nel caso di abbordo tra più natanti si presume, salvo prova contraria, il concorso di colpa tra chi li conduce e con questi dei proprietari, a meno che non dimostrino che lo scafo stesse circolando contro la loro volontà”. La norme conclude quindi: “In ogni caso conducente e proprietario sono responsabili per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti dell’imbarcazione, salvo eventuale rivalsa nei confronti del costruttore o di colui che ne ha effettuato le riparazioni o la manutenzione”.
Se poi a bordo di una barca si provocano lesioni personali o la morte di un membro dell’equipaggio s’incorre in reati penali come lesioni colpose personali, omicidio colposo ed eventualmente omissione di soccorso. Ecco perché alcuni diportisti scelgono di stipulare oltre all’assicurazione obbligatoria una polizza di tutela giudiziaria che rimborsa in tutto o in parte le spese legali, compresi i consulenti tecnici.
Lasciare incustodita la barca in rada. Si può?
Per quanto riguarda invece la possibilità di lasciare la barca completamente incustodita durante una sosta in rada, la legge italiana non lo vieta espressamente, ma lungo le coste vigono comunque delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di porto locali che possono regolamentare la presenza di barche lasciate all’ancora in determinati specchi acquei o con determinate condizioni meteorologiche avverse. In alcuni casi quindi lasciare incustodita la barca all’ancora può essere vietato e le unità da diporto devono essere ridossate con la massima tempestività debitamente armate con equipaggio al completo. In pratica, se c’è tempaccio ci deve essere anche qualcuno a bordo, altrimenti l’unità deve essere ormeggiata in banchina. Tali ordinanze, come è noto, hanno valore di legge. Per stare sicuri, è bene quindi controllare le ordinanze emanate dalla Guardia Costiera con competenza territoriale.
In casi estremi di pericolo per altre unità o intralcio alla navigazione peraltro le autorità possono decidere di rimuovere l’imbarcazione alla fonda e trattenerla presso banchine o depositi finalizzati a questo scopo e redigere il relativo verbale per l’infrazione a carico del proprietario e le spese di deposto forzato. Ricordiamo inoltre che per quanto attiene l’assicurazione, in genere nel contratto base “corpi yacht” non è inclusa la copertura durante l’ormeggio in rada senza equipaggio a bordo. Di base, quindi, le compagnie assicurative escludono l’efficacia della polizza se la barca rimane ancorata alla fonda senza nessuno a bordo.
Oggetti alla deriva: ecco come comportarsi
Per quanto riguarda infine tutti gli oggetti rinvenuti in mare o sul litorale questi vanno denunciati all’Autorità Marittima entro 3 giorni dal ritrovamento o dal momento in cui si arriva a terra se si è in navigazione. Se la scoperta dell’oggetto avviene al largo occorre sempre avvisare l’Autorità Marittima tramite il Vhf perché potrebbe essere un importante indizio per aiutare le ricerche della Guardia Costiera in caso di yacht naufragati, scomparsi oppure oggetti di reato.
A fronte dell’obbligo di denuncia da parte di chi effettua il ritrovamento è previsto un diritto a un rimborso delle spese di movimentazione dell’oggetto e un premio che è pari a un terzo del valore degli oggetti nel caso in cui il ritrovamento sia avvenuto in mare e a un ventesimo se è avvenuto sulla spiaggia, lungo la costa e comunque su un terreno demaniale. Il premio è a carico del proprietario dell’oggetto ritrovato, ma se questi resta ignoto la legge attribuisce all’Autorità Marittima l’incombenza di pagarlo attraverso la vendita dell’oggetto stesso. Se entro due anni da questo deposito i proprietari dell’oggetto ritrovato non fanno valere i propri diritti sul bene, la somma viene devoluta dall’Autorità Marittima alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima. Nel caso poi che non si presentino eventuali acquirenti, l’Autorità Marittima può disporre di donare gli oggetti a chi li ha trovati.
Interessante articolo.
Avrei un quesito ulteriore.
Quali documenti sono necessari se si volesse prestare una imbarcazione registrata ad un amico? Vorrei essere certo di non incappare in alcuna violazione
Grazie