Nei casi di navigazione sotto costa con cattivo tempo è legittima la decisione del comandante di cercare rifugio nel porto o nel marina turistico più vicino. Ma esiste in quest’ultimo caso un obbligo di accoglienza da parte dell’approdo? Ecco cosa dice la regolamentazione italiana.
Il rifugio in porto è un diritto. L’arrivo imminente di maltempo non sfugge al buon marinaio che studia le carte, ascolta i bollettini e mette in pratica tutti gli accorgimenti del caso per evitarlo o, se si trova in mare aperto, per proseguire la navigazione in sicurezza. Anche allo skipper esperto può tuttavia capitare di affrontare situazioni meteorologiche impreviste o sottostimate che colgono impreparati sia la barca che l’equipaggio.
In questi casi navigando sotto costa è legittima la decisione da parte di chi ha la responsabilità della sicurezza a bordo di desistere e ormeggiare in una baia protetta. Un’alternativa, se le condizioni meteo marine sono decisamente proibitive, è quella di cercare rifugio nel porto o nel marina turistico più vicino. Ma esiste in quest’ultimo caso un obbligo di accoglienza da parte dell’approdo?

L’aiuto ai naviganti è nello spirito marinaresco
Secondo la Capitaneria di Porto, forza preposta alla sicurezza della navigazione e al controllo sull’osservanza della normativa nautica, in caso di cattivo tempo se le unità in transito chiedono di entrare in porto hanno il diritto di vedere accolta la propria richiesta di rifugio in porto. Questa è una regola generale improntata allo spirito marinaresco che vale in tutti i porti, sia quelli pubblici che quelli dati in concessione a società private, e va applicata in qualsiasi periodo dell’anno.
Anche per fare fronte a questa esigenza, pur non essendo espressamente specificato dalla legge, nei porti italiani è stabilito che il 10 per cento di tutti i posti barca, anche quelli dati in concessione, deve essere destinato alle unità in transito (Circolare n. 47 del 5/8/1996) e il mancato rispetto di questa prescrizione va segnalato ai rispettivi comandi delle Guardia Costiera. Vediamo cosa dice nello specifico questa importante normativa.
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In Italia manca una legge ma c’è una circolare
La Circolare n. 47 del 5/8/1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione la quale dispone che tutti gli approdi turistici costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale devono riservare alle barche in transito almeno il 10 per cento dei posti a disposizione.
L’ormeggio deve essere gratuito se utilizzato per un tempo inferiore alle dodici ore giornaliere nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle 20 e per non più di tre ormeggi al mese. In ogni caso, per le soste prolungate, devono essere applicate specifiche tariffe agevolate.
Vale la pena sottolineare che l’applicazione di questa circolare al momento della sua uscita non solo era prevista in modo rigoroso per tutti gli approdi in via di costruzione, ma anche per quelli già dati in concessione. Per quest’ultimi, infatti, le autorità “concedenti”, ovvero le Capitanerie di Porto dovevano attivarsi per arrivare quanto prima a una disciplina simile o quanto meno concordare con chi gestiva l’approdo una “congrua” riduzione delle tariffe per le unità in transito. Purtroppo bisogna constatare che in molti porti ancora oggi questa norma ancora non viene rispettata, come testimoniano le numerose segnalazioni che avvengono ogni anno da parte dei diportisti.
Ogni violazione va segnalata
Probabilmente sarebbe il caso che questa circolare venisse assorbita in una vera e propria legge e anche che fossero previste delle sanzioni ad hoc considerando che l’unica sanzione applicabile agli inadempimenti sembra essere la decadenza della concessione, troppo severa per poter essere regolarmente applicata. A vigilare sull’osservanza di questa regola è in ogni caso l’autorità marittima alla quale peraltro vanno segnalati i casi di inosservanza.
Un’ultima non banale riflessione. Ottenere accoglienza all’interno di un porto in caso di maltempo tuttavia non significa automaticamente vedersi assegnare un posto barca: l’urgenza è quella di ripararsi dal fortunale, quindi può essere valutata anche la possibilità di stazionare per le ore necessarie a una qualsiasi banchina compatibile con l’attracco o l’ormeggio a un gavitello in una zona del porto ridossata.