Vediamo quali sono le nuove procedure amministrative, i documenti necessari e le relative scadenze per l’iscrizione delle unità da diporto previste dal Codice della Nautica in vigore dal 13 febbraio. Due importanti novità in tema di unità utilizzate a fini commerciali e riguardo l’iscrizione provvisoria. Per la cancellazione invece si attendono istruzioni.
Tra le novità elaborate a favore dei diportisti dal Nuovo Codice della Nautica entrato in vigore lo scorso 13 gennaio con il decreto legislativo 229 ci sono le procedure per l’iscrizione delle unità da diporto che oggi può essere effettuata con mezzi esclusivamente telematici attraverso lo Sportello Telematico del Diportista (Sted). Si ricorda che tale iscrizione nell’Archivio telematico centrale (e la relativa annotazione sulla licenza di navigazione) è obbligatoria e riguarda tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sulle unità da diporto ai sensi dell’art. 17.
L’iscrizione deve avvenire su richiesta dell’interessato entro 60 giorni se residente in Italia o entro 120 giorni se residente all’estero. Per tutti gli atti relativi alla proprietà posti in essere prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice, lo stesso art. 17 dà la possibilità agli armatori di effettuare le necessarie regolarizzazioni senza l’applicazione di sanzioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (dunque, entro il 14 maggio). In caso contrario, il competente Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (Ucon) concede 10 giorni per la regolarizzazione della trascrizione e, dove l’interessato comunque non vi provveda, dispone il ritiro della licenza di navigazione. Vediamo allora come effettuare tale iscrizione, i requisiti e i documenti necessari per portare a termine l’operazione.
Ecco i documenti da presentare allo Sted
È l’armatore della barca a vela o a motore che deve iscrivere l’unità nell’Archivio telematico centrale, presentando allo Sportello telematico del diportista il relativo titolo di proprietà e il certificato di stazza dell’imbarcazione e una serie di altri documenti. Una bella novità che facilita la comprensione dei documenti da parte delle autorità portuali straniere riguarda gli yacht utilizzati a fini commerciali: sia nell’Archivio telematico che sulla licenza di navigazione sarà riportata la denominazione di “nave da diporto utilizzata a fini commerciali – commercial yacht”.
Per completare la relativa iscrizione e annotazione dell’utilizzo a fini commerciali della barca è necessario presentare allo Sted anche il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese o almeno una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi dell’impresa esercente le attività considerate commerciali dall’articolo 2 del Nuovo Codice.
Iscrizione di barche in leasing
In generale per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto, per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale, l’interessato deve presentare allo Sportello telematico: il titolo di proprietà, la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo e la dichiarazione di conformità UE redatta dal fabbricante, dall’importatore privato o dalla persona che adatti il motore ai sensi del Decreto Legislativo 5/2016, art. 14 comma 3.
Per le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto, l’iscrizione e la cancellazione possono essere richieste sia dal l’armatore che dall’utilizzatore (munito di procura con sottoscrizione autenticata). In questo caso sull’Archivio telematico e sulla licenza di navigazione saranno annotati anche il nominativo dell’utilizzatore e la data di scadenza del contratto di leasing.
Iscrizione di stranieri e residenti all’estero
Cosa prevede il Codice della Nautica se l’armatore è straniero? I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico, devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia. Invece i cittadini e le società di Stati extra-UE, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono oppure presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia (e, qualora straniero, sia qui regolarmente soggiornante) con lo scopo di garantire alle autorità marittime o della navigazione interna un referente cui rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.
La nuova iscrizione “provvisoria”
Tra le novità più importanti della nuova normativa si segnala la cosiddetta “iscrizione provvisoria”. In caso di prima immissione in servizio dell’unità, infatti il proprietario di una barca o l’utilizzatore della stessa in leasing) può chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando allo Sportello telematico del diportista apposita domanda con allegati:
-Copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa.
– Dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste.
– Dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo.
– Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà.
– Certificato di stazza, anche provvisorio, per le navi da diporto.
L’assegnazione del numero di immatricolazione comporta il rilascio della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza e condiziona la futura iscrizione dell’unità alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre 6 mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Decorso tale termine, l’iscrizione si considera non avvenuta e il proprietario deve restituire la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza a uno Sportello telematico.
Procedure di cancellazione: si attende regolamento attuativo
Il nuovo Codice della Nautica prevede naturalmente anche la cancellazione dall’Archivio telematico centrale che può essere richiesta, ai sensi dell’art. 21, in uno dei seguenti casi:
– Vendita o trasferimento all’estero
– Demolizione
– Passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti
– Passaggio ad altro registro
– Perdita effettiva o presunta dell’unità
C’è da segnalare tuttavia che le modalità con cui presentare la richiesta di cancellazione dall’ATCN, così come quelle per denunciare la perdita del possesso dell’unità, devono ancora essere specificate in un apposito regolamento attuativo del Codice.