Il consulente chimico del porto è una figura professionale non molto conosciuta tra i diportisti, ma essenziale per ottenere il permesso a operare a bordo in sicurezza quando la barca oggetto dei lavori si trova all’interno dei marina. Vediamo chi è questo esperto di sicurezza e quali sono le sue competenze, visto che il diportista fai-da-te deve obbligatoriamente rivolgersi a questo professionista per ottenere il certificato di non pericolosità della barca.
Il chimico del porto è una figura professionale prevista dal Codice della Navigazione (art. 46 e seguenti). Presso ogni Capitaneria di Porto è tenuto il Registro del Consulenti Chimici del porto, al quale si accede professionalmente dopo un lungo tirocinio e con adeguata e documentata preparazione.
Quali sono le sue competenze? Il chimico del porto possiede un’adeguata conoscenza di molteplici argomenti a carattere professionale, delle norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza navale e portuale, di prevenzione degli inquinamenti in mare, di degassificazione e bonifica delle cisterne adibite al trasporto di prodotti petroliferi o chimici, sia allo stato liquido che gassoso, refrigeranti e sotto pressione, etc. Quindi si tratta di un esperto alla cui competenza il diportista si deve affidare con la massima fiducia, ma per fare cosa?
Controlli di sicurezza a bordo
I consulenti chimici di porto hanno il compito di accertare le condizioni di pericolosità delle navi per quanto si riferisce alla presenza di vapori o gas esplosivi, infiammabili, velenosi, corrosivi o comunque nocivi e pericolosi, eseguendo le verifiche con tutti i mezzi tecnici congiuntamente ai procedimenti chimici possibili: per la dichiarazione di “locale degassificato” (quale per esempio sarebbe l’interno di una cassa del gasolio per poterla demolire) l’esame dell’atmosfera può essere effettuato a mezzo di un esplosimetro, ma deve essere sempre completato dall’analisi chimica dell’atmosfera.
Al buon esito di questi controlli a bordo, il chimico del porto rilascia il certificato di non pericolosità (in più copie, di cui una resta all’armatore e una alla Capitaneria di Porto), determinandone la durata di validità che di solito coincide con la durata dei lavori di demolizione.
Certificato di non pericolosità della barca
In genere l’incarico del chimico del porto non si limita alla certificazione. Infatti spetterebbe a questo professionista anche l’onere di seguire l’esecuzione dei lavori eseguiti con o senza l’uso di fiamma o fonti termiche, ma ciò a insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima. Quindi nel caso si pianificano a bordo determinati lavori sarà buona cosa chiedere preventivamente il parere in merito alla locale Capitaneria di Porto.
L’opera prestata dal consulente chimico del porto nell’interesse dello Stato o in ausilio alla Capitaneria di Porto è da considerarsi a titolo gratuito, ma così non è su richiesta (obbligatoria) da parte di un privato, come è il diportista fai-da-te. Quindi anche per questo motivo sarà bene chiedere preventivamente alla Capitaneria il tariffario delle prestazioni del chimico del porto che è approvato dall’Autorità Marittima stessa.
Lavori fai-da-te: prudenza e rispetto delle regole
Il certificato di non pericolosità del chimico del porto deve essere rilasciato in triplice copia, una delle quali è trattenuta dalla Autorità Marittima e le altre, vistate dalla medesima, sono consegnate al cantiere esecutore dei lavori (nel nostro caso il diportista faida-te) e al Comandante della nave (che è lo stesso diportista). Dal certificato di non pericolosità infine deve risultare che ricorrono tutte le condizioni di sicurezza per intraprendere determinati lavori che vi sono ben descritti, come per esempio l’inesistenza a bordo di gas tossici, infiammabili o esplosivi; deve essere altresì dichiarato se e in quali locali si possa far uso di lavori meccanici e di fiamma libera/saldatura elettrica, con quali cautele e a quali condizioni.
Per tutta la durata dei lavori autorizzati devono essere infine mantenute le condizioni di sicurezza, con piena e scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e modalità indicate dal consulente chimico.