Il mare non è affatto un territorio di nessuno, come si potrebbe ingenuamente credere, e i beni oggetto di ritrovamento sia al largo che lungo le spiagge vanno denunciati all’Autorità Marittima. Chi effettua il ritrovamento ha però diritto al rimborso delle spese e a un premio in denaro commisurato al valore del bene. Vediamo cosa dice la legge italiana sui ritrovamenti in mare.
Spesso a noi diportisti capita durante una crociera o un trasferimento di trovare in mare oggetti galleggianti alla deriva. A volte si tratta di accessori appartenuti ad altre barche, come per esempio zattere, parabordi o salvagenti, tender o vele. In altri casi, anche se meno frequenti, si trovano imbarcazioni o natanti o ancora gommoni oppure moto d’acqua anche in buone condizioni. Di chi sono questi oggetti? È possibile appropriarsene in virtù del semplice ritrovamento? Come comportarsi in questi casi?
È diffusa l’opinione comune anche tra i diportisti più smaliziati che gli oggetti rinvenuti in mare, così come quelli trovati sulla spiaggia, appartengano a chi li trova. È una convinzione sbagliata perché il mare non è affatto territorio di nessuno e impadronirsi arbitrariamente per esempio di una barca seppur priva di equipaggio o abbandonata può configurare il reato di appropriazione indebita con il rischio di andare incontro a pesanti sanzioni. Su questa materia in Italia è prevista un’apposita sezione del Codice della Navigazione che disciplina in modo dettagliata i ritrovamenti in mare. Oltre alla legge, esiste una lunga serie di sentenze passate in giudicato con oggetto i rinvenimenti di beni archeologici e quelli che avvengono in acque extraterritoriali. Ecco allora alcune indicazioni su come comportarsi nelle situazioni più comuni in caso di ritrovamenti durante la navigazione lungo le nostre coste.
I termini della denuncia all’Autorità Marittima
Secondo la legge italiana ogni oggetto rinvenuto in mare o sul litorale va denunciato all’Autorità Marittima entro 3 giorni dal ritrovamento o dal momento in cui si arriva a terra se si è in navigazione. Qualora la scoperta avvenga al largo occorre in ogni caso avvisare l’Autorità Marittima tramite il Vhf. Qual’è la ragione di tale solerzia? Semplice, perché gli oggetti trovati potrebbero essere un importante indizio per aiutare le ricerche della Guardia Costiera per esempio di yacht scomparsi oppure oggetti di reato, o peggio ancora reperti di un naufragio che potrebbero portare le autorità al ritrovamento di naufraghi alla deriva.
Una volta portati gli oggetti ritrovati all’Autorità Marittima, la stessa redige un apposito verbale di ritrovamento in cui vengono indicate in dettaglio le cose trovate, il loro dati identificativi (per esempio il nome della barca di appartenenza), il luogo del ritrovamento e una stima del loro valore che può essere affidato a un tecnico oppure a un perito nautico. Un’altra voce importante del verbale è lo stato di conservabilità dell’oggetto che condiziona la sua custodia.
Chi effettua il ritrovamento ha diritto a un premio
A fronte dell’obbligo di denuncia da parte di chi effettua il ritrovamento è previsto un diritto a un rimborso delle spese di movimentazione dell’oggetto e un premio che è pari a un terzo del valore degli oggetti nel caso in cui il ritrovamento sia avvenuto in mare e a un ventesimo se è avvenuto sulla spiaggia, lungo la costa e comunque su un terreno demaniale. Chi paga il compenso del ritrovatore? Il premio è a carico del proprietario dell’oggetto ritrovato, ma se questi resta ignoto la legge attribuisce all’Autorità Marittima l’incombenza di pagarlo attraverso la vendita dell’oggetto stesso.
L’Autorità Marittima infatti, una volta preso in consegna l’oggetto ritrovato, provvede alla sua custodia e pubblica un avviso di ritrovamento che deve essere affisso per almeno tre mesi invitando gli aventi diritto a presentarsi per prendere possesso del bene. Trascorso il periodo di tempo indicato dall’avviso di ritrovamento e comunque entro sei mesi, se il legittimo proprietario non si fa avanti l’Autorità Marittima procede alla vendita del bene e la somma ricavata viene depositata presso un istituto di credito. A tale somma vengono in ogni caso decurtate sia le spese di custodia che il compenso spettante allo scopritore.
Se entro due anni da questo deposito i proprietari dell’oggetto ritrovato non fanno valere i propri diritti sul bene, la somma viene devoluta dall’Autorità Marittima alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima. Nel caso poi che non si presentino eventuali acquirenti, l’Autorità Marittima può disporre di donare gli oggetti a chi li ha trovati.
come sempre David ingiosi numero 1
Ma la Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima esiste ancora?