Gli scarichi di acque nere in mare da parte delle barche da diporto sono una forma di inquinamento. La materia infatti è oggetto di legge che ne disciplina scrupolosamente le modalità e i limiti territoriali. Chi va per mare deve conoscere queste disposizioni e rispettarle.
Andare per mare vuol dire anche avere una coscienza ambientale e preservare il territorio marino. Una delle cause di inquinamento delle imbarcazioni da diporto sono le perdite accidentali o gli scarichi in mare delle cosiddette acque nere, quelle cioè provenienti dal wc di bordo. Per evitare perdite accidentali di acque nere dall’apposito serbatoio quando si naviga, occorre assicurarsi che le prese a mare siano sempre chiuse. Inoltre è bene verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni e provvedere alla manutenzione ordinaria delle pompe di scarico.

Gli scarichi sempre lontano dalla costa
La materia dei sversamenti in mare delle acque nere è stata oggetto della Direttiva del ministero dell’Ambiente del 29 luglio 2005 la quale prevede il divieto di effettuare scarichi dei servizi igienici per le unità da diporto in prossimità delle zone balneari, nelle acque portuali, negli approdi, presso gli ormeggi dedicati alla sosta. Quando si naviga al largo, prosegue la Direttiva, i diportisti hanno l’obbligo di smaltire i liquami “trattati” chimicamente tassativamente oltre le 3 miglia dalla costa, mentre quelli “non trattati” oltre le 15 miglia.
Con la Direttiva del 29 luglio del 2005 il ministero dell’Ambiente invitava anche le Autorità Marittime a disciplinare lo scarico dei liquami di bordo delle unità da diporto. La Capitaneria di Porto di Genova è stata la prima a recepire questa direttiva trasformandola in Ordinanza (n. 252/2005), in vigore quindi in tutto il tratto di costa di sua competenza. Questa ordinanza è stata presa poi a riferimento da molte altre Autorità Marittime della Penisola.
Liquami trattati e non trattati
L’Ordinanza n. 252/2005 prevede il divieto degli scarichi dei servizi igienici di tutte le unità da diporto nell’ambito delle acque portuali, degli approdi presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni ed entro la zona di mare destinata alla balneazione per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere. Le unità omologate a trasportare fino a 15 persone possono effettuare lo smaltimento dei liquami non trattati solo oltre le 3 miglia dalla costa, navigando con rotta fissa, alla massima velocità consentita e con una velocità non inferiore comunque ai 4 nodi.
Le unità da diporto “nuove” (quelle cioè acquistate dopo il 1° agosto 2005) omologate per il trasporto di oltre 15 persone possono effettuare lo smaltimento delle acque di scarico trattate oltre il limite delle 3 miglia dalla costa e delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle 12 miglia dalla costa sempre a condizione che l’unità sia in navigazione con rotta fissa e a una velocità non inferiore ai 4 nodi.
La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione da 207 a 1.033 euro. È previsto inoltre l’obbligo di versare i liquami negli appositi impianti di raccolta se l’unità fa scalo in porti che ne sono provvisti.
È possibile trattare con elettrolisi e filtraggi le acque nere tali da renderle.meno inquinanti delle.acque piovane che finiscono a mare cariche di co2 e composti chimici delle.gomme consumate….
dovrebbero avere una cisterna di recuperosia delle nere che chiare con possibilita di scsricare solo in porto con debite cisterne tipo quelle che usa l espurgo di casa , tutti i porti dovrebbero avere la necessaria attrezzature per tale compito , non e difficile organizzarsi per tale scopo manca la volonta