I carrelli barca per trasporto su strada di imbarcazioni e gommoni sono chiamati Tats, l’acronimo di Trasporto delle Attrezzature Turistiche e Sportive, e per il loro utilizzo è necessario essere in possesso di specifiche patenti soggette a limiti e restrizioni.
I rimorchi Tats, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 56 del Codice della Strada, sono dotati di uno o di due assi e sono costruiti appositamente per trasportare barche. A differenza dei carrelli appendice, questi rimorchi sono considerati dei veicoli autonomi e come tali devono essere immatricolati. Scopriamo tutte le normative che regolano questi carrelli per barca e le patenti necessarie per poterli utilizzare.
Quale patente per carrello barca?
Per utilizzare un rimorchio Tats occorre informarsi anche sulle patenti di guida necessarie secondo la nostra normativa. In linea generale chi possiede la classica patente B può trainare un rimorchio a patto che la tara della motrice sia superiore alla massa complessiva del carico a pieno rimorchio e che la massa rimorchiabile della motrice sia superiore alla massa complessiva a pieno carico del rimorchio.
Inoltre la massa complessiva a pieno carico del rimorchio, sommata a quella complessiva a pieno carico del veicolo trainante, deve essere inferiore ai 3.500 chilogrammi. Oltrepassati questi limiti è necessario essere in possesso di patenti superiori. Tra queste la patente B96 con cui è possibile portare la massa massima autorizzata del complesso a 4.250 chilogrammi oppure per carichi superiori la patente E. Vediamo allora in dettaglio cosa dice esattamente la legge italiana.
Patente B standard e rimorchio Tats
Oltre ai veicoli di categoria inferiore, la patente B consente di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio con massa massima non superiore a 750 kg.
È possibile condurre anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e un rimorchio con massa massima superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 3.500 kg.
Patente B Codice ”96” e carrello barca
La patente B “96” (codice comunitario) consente di agganciare agli autoveicoli della categoria B rimorchi la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, fino ad una massa massima complessiva (combinazione autoveicolo + rimorchio) di 4.250 kg.
Per questa abilitazione è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento sul complesso di veicoli specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente che riporta, in corrispondenza della colonna 12 del retro patente, il codice “96”. Ovviamente l’abilitazione “96” può essere conseguita anche dai possessori della vecchia patente B, ad esclusione dei titolari di patente B speciale.
Patente BE e carrelli Tats
La patente BE è richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata di 3.500 kg. In sintesi, la massa massima autorizzata del complesso arriva fino a 7.000 kg. Per questo tipo di patente, bisogna sostenere un esame teorico e pratico.
| Patente carrello barca | ||
|---|---|---|
| Patente | Massa | Quando serve |
| B | Complesso fino a 3.500 kg | Rimorchio fino a 750 kg, oppure oltre 750 kg se il complesso (auto + rimorchio) resta entro 3.500 kg. La tara della motrice deve superare la massa a pieno carico del rimorchio e la massa rimorchiabile deve essere ≥ MCPC. |
| B96 | Complesso fino a 4.250 kg | Codice "96" per rimorchi oltre 750 kg, con complesso fino a 4.250 kg. Si ottiene con una prova pratica sul complesso; annotato alla colonna 12 sul retro patente. |
| BE | Complesso fino a 7.000 kg | Motrice B + rimorchio fino a 3.500 kg, con complesso fino a 7.000 kg. Richiede esame teorico e pratico. |
FAQ sulla patente carrello barca (rimorchio Tats)
Cosa significa TATS e perché il carrello barca rientra in questa categoria?
TATS sta per Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive. Il Codice della Strada, all’articolo 56, inquadra in questa categoria i rimorchi a uno, due o tre assi costruiti appositamente per trasportare imbarcazioni e altre attrezzature sportive. A differenza dei carrelli appendice, i carrelli TATS sono considerati veicoli autonomi: devono quindi essere immatricolati, avere targa e carta di circolazione proprie ed essere assicurati.
Con la sola patente B posso trainare il mio carrello barca?
Sì, entro determinati limiti. Con la patente B si può agganciare un rimorchio con massa massima fino a 750 kg, oppure un rimorchio più pesante purché la massa massima autorizzata del complesso (auto + rimorchio) non superi i 3.500 kg. Devono inoltre essere rispettate due condizioni: la tara della motrice deve essere superiore alla massa a pieno carico del rimorchio e la massa rimorchiabile della motrice deve essere pari o superiore alla MCPC del rimorchio. Oltrepassati questi limiti servono le patenti superiori B96 o BE.
Qual è la differenza tra la patente B96 e BE?
La B96 è un codice comunitario aggiunto alla patente B che porta la massa massima autorizzata del complesso a 4.250 kg; si ottiene superando una prova di capacità e comportamento sul complesso specifico e viene riportata alla colonna 12 sul retro della patente. La BE è invece una patente vera e propria, con esame teorico e pratico, richiesta per complessi composti da motrice di categoria B e rimorchio fino a 3.500 kg, con massa massima del complesso fino a 7.000 kg.
Come si calcola la massa che determina la patente per il carrello?
Si sommano il peso dell’auto, quello a vuoto del carrello e quello della barca comprensiva di tutto ciò che contiene: motore, carburante, vele, albero, dotazioni ed eventuali invasi o rulli. Ai fini dei controlli su strada fa fede la massa massima autorizzata indicata sui libretti di circolazione, non la pesatura effettiva. È bene verificare che la MCPC del carrello non superi la massa rimorchiabile (voce O.1) riportata sulla carta di circolazione dell’auto.
Il rimorchio TATS deve essere revisionato e immatricolato?
Sì. Il carrello TATS va immatricolato presso la Motorizzazione o tramite agenzia di pratiche auto e circola con targa e carta di circolazione proprie. Dal 2018, con apposito decreto ministeriale, è obbligatoria anche la revisione periodica: la prima dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni, con le stesse tempistiche delle autovetture. Il rimorchio deve inoltre essere coperto da assicurazione, anche per il cosiddetto rischio statico quando è staccato dall’auto in luogo pubblico.
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