Nuova Legge sul mare regolamenta professionisti e guide subacquee

Con il debutto della Legge 70/2026 in Gazzetta Ufficiale, l’Italia introduce un quadro normativo organico per istruttori e guide subacquee. Nuovi standard di sicurezza, requisiti rigorosi, tutele ambientali e l’apertura ai professionisti europei ridefiniscono i confini dell’immersione ricreativa.

Il profondo legame tra l’Italia e il suo immenso patrimonio sommerso compie un decisivo passo in avanti verso la modernizzazione e la sicurezza strutturale. Con la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio scorso, la Legge numero 70 del 2026 – dedicata interamente alla valorizzazione della risorsa mare – ha ufficialmente ridisegnato i contorni professionali di chi opera nel cuore degli abissi.

Per la prima volta, figure cruciali per il turismo costiero e l’educazione ambientale, quali l’istruttore subacqueo e la guida subacquea, trovano un riconoscimento giuridico e normativo chiaro, uniforme e di portata nazionale.

Maestri d’immersione e accompagnatori

La nuova architettura legislativa fa chiarezza una volta per tutte sui ruoli e le competenze necessarie per operare nel settore. L’articolo 9 del testo legislativo stabilisce che la figura dell’istruttore subacqueo è riservata esclusivamente a chi, munito di regolare e corrispondente brevetto abilitativo, si dedica all’insegnamento teorico e pratico delle tecniche d’immersione a scopo ricreativo, declinate in ogni livello di difficoltà e specializzazione. Il raggio d’azione si estende sia alle lezioni individuali sia alla gestione di interi gruppi di allievi.

Parallelamente, la legge tratteggia la figura della guida subacquea. In questo caso, il professionista – sempre in possesso della necessaria certificazione – assume il ruolo di accompagnatore esperto nei fondali marini, affiancando singoli o comitive che siano già in possesso di un proprio brevetto subacqueo. Per garantire la massima flessibilità operativa all’interno dei centri diving, il comma 5 dell’articolo 11 introduce un principio di complementarietà: chiunque possieda la qualifica di istruttore è automaticamente abilitato a esercitare anche le mansioni di guida subacquea.

Photo credits: Scuba Portal.

Spazi operativi e tetti massimi: la sicurezza prima di tutto

Le nuove disposizioni eliminano ogni frammentazione territoriale, stabilendo che l’attività può essere legalmente esercitata sull’intero territorio della Repubblica. I professionisti potranno operare all’interno di diving center e scuole d’addestramento, nel contesto di associazioni ed enti no-profit, oppure optare per la libera professione autonoma.

Tuttavia, l’apertura del mercato viaggia di pari passo con un sostanziale inasprimento delle misure di sicurezza. Il comma 6 dell’articolo 12 introduce infatti un limite numerico invalicabile: ogni singola sessione d’immersione organizzata da centri di addestramento non potrà mai superare il rapporto di sei subacquei per ogni singolo professionista di riferimento.

Inoltre, la sicurezza in mare rappresenta il pilastro portante della riforma. Qualsiasi immersione che preveda l’ausilio di respiratori ausiliari (bombole e ARA), sia essa organizzata da centri autorizzati o intrapresa da semplici privati cittadini a titolo personale, non potrà in alcun modo essere effettuata in solitaria. La legge impone la presenza minima e simultanea di almeno due persone in acqua.

Oltre alla tutela della vita umana, il legislatore ha voluto vincolare strettamente la pratica subacquea alla sensibilità ecologica. Tutti coloro che scendono sotto la superficie del mare sono tenuti al rigoroso rispetto delle normative nazionali e internazionali a tutela dell’ecosistema marino e alla salvaguardia dello straordinario, ma fragile, patrimonio archeologico e culturale sommerso, una ricchezza che l’Italia ha il dovere di proteggere dall’incuria e dal turismo selvaggio.

Photo credits: Padi.

L’identikit del professionista certificato

Per poter indossare legalmente la muta da professionista, la legge 70/2026 fissa un elenco rigoroso di requisiti obbligatori e cumulativi, volti a garantire un’elevata qualità del servizio e la massima tutela dell’utente finale.

L’accesso alle professioni è vincolato innanzitutto al compimento della maggiore età e al pieno godimento dei diritti civili e politici. Sotto il profilo della nazionalità, l’esercizio è consentito ai cittadini italiani, a quelli dell’Unione Europea e ai cittadini di paesi terzi purché in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Dal punto di vista prettamente tecnico e formativo, è imprescindibile il possesso di un brevetto idoneo rilasciato da un’organizzazione didattica subacquea formalmente riconosciuta, accompagnato da un certificato medico di idoneità psicofisica in pieno corso di validità.

La spina dorsale della tutela legale è però rappresentata dal comparto assicurativo: la riforma impone non solo la stipula di una polizza individuale per la responsabilità civile verso terzi (RCT), pensata per coprire qualsiasi rischio o danno derivante dalle immersioni, ma obbliga i titolari a garantire una copertura assicurativa specifica contro gli infortuni per dipendenti e collaboratori commerciali, blindando così l’intera filiera del lavoro nei centri immersione.

Photo credits: Freedome.

Le regole per i professionisti esteri

In perfetta armonia con i principi europei di libera circolazione e prestazione lavorativa, la riforma apre ufficialmente le porte ai professionisti provenienti dall’Unione Europea, dalla Svizzera o dai Paesi dell’Eurozona. Se un istruttore o una guida possiede un’abilitazione ufficiale conseguita in uno di questi Stati, può legittimamente esercitare la propria attività nei mari italiani.

La normativa distingue due scenari operativi ben delineati. Qualora le prestazioni nel territorio italiano si svolgano in modo del tutto temporaneo o saltuario, il professionista potrà avvalersi del regime semplificato della libera prestazione di servizi. Al contrario, se l’intenzione è quella di stabilirsi in Italia e operare in pianta stabile sul territorio nazionale, sarà indispensabile avviare e completare l’iter burocratico per il riconoscimento ufficiale del titolo e della qualifica ottenuti all’estero.

Un ulteriore e non trascurabile obbligo a lungo termine riguarda la tracciabilità e l’efficienza degli equipaggiamenti: sia le guide che gli istruttori hanno l’onere di vigilare sulla costante e impeccabile manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate o noleggiate, con l’obbligo tassativo di istituire, aggiornare e conservare un apposito registro in cui annotare scadenze, collaudi strutturali e interventi tecnici eseguiti nel tempo.

Photo credits immagine apertura: Atis Diving Club.

David Ingiosi

Giornalista professionista, appassionato di vela e sport acquatici, esperto di diporto nautico, ha una lunga esperienza come redattore, reporter e direttore di testate nazionali e internazionali dove si è occupato di tutte le classi veliche, dalle piccole derive ai trimarani oceanici, compresi tutti i watersports.

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